Art. 27.
(Norme di comportamento politico. Rappresentanze e diritti sindacali).

      1. Gli appartenenti al Corpo della polizia tributaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

      2. I sindacati del personale del Corpo della polizia tributaria sono formati, diretti e rappresentati anche da appartenenti in attività di servizio o in congedo del disciolto Corpo della guardia di finanza, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

      3. Il personale del Corpo della polizia tributaria non può esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive di esso che effettuate durante il servizio possano pregiudicare lo stesso.

      4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che la presiede, e dal Ministro dell'economia e

 

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delle finanze o dai Sottosegretari di Stato da essi delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo della polizia tributaria, sono disciplinate le seguenti materie:

          a) il trattamento economico;

          b) i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;

          c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

          d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, dei turni di servizio e delle altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza delle attività operative;

          e) i criteri generali per la formazione e l'aggiornamento professionali;

          f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

          g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;

          h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e di controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e del fondo di assistenza di cui all'articolo 32.

      5. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 4 sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato, e composta dal direttore generale del dipartimento della polizia tributaria, o da un suo delegato, da rappresentanti dei titolari degli uffici centrali e periferici di cui all'articolo 11, nonché da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale del medesimo Corpo.

      6. Gli accordi adottati ai sensi del comma 5 riguardano in particolare le modalità e i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 4.
      7. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge si applica il testo

 

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unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.